Disclaimer

“Stefano Santori opera come formatore e coach specializzato in biohacking ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. L’attività di coaching e formazione in biohacking NON costituisce attività sanitaria, medica, psicologica o di diagnosi e cura di malattie.

TITOLI E QUALIFICHE

Stefano Santori è Dottore in Giurisprudenza in Italia, Dottore in Scienze Motorie in Svizzera, Licensed Trainer di Programmazione Neuro-Linguistica a firma di Richard Bandler dal 1994, E stato incluso come Manager dell’Innovazione dall’albo creato dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico). I titoli di “Coach” e “Formatore” si riferiscono ad attività formative e di consulenza non regolamentate da ordini professionali specifici, ma esercitate a norma della L.4/2013.

LIMITI DI COMPETENZA

Il Biohacking Coach:

NON è un medico, psicologo, nutrizionista o altro professionista sanitario
NON può diagnosticare malattie o disturbi a meno che non sia già ABILITATO come medico, psicologo, nutrizionista o altro professionista sanitario riconosciuto
NON può prescrivere farmaci, terapie o trattamenti medici a meno che non sia abilitato in virtù della sua professione riconosciuta
NON può sostituire il parere del medico curante
NON può garantire risultati specifici in termini di salute o benessere, poichè dipendono da moltissimi fattori individuali e non solo

AMBITO DI INTERVENTO

L’attività del Biohacking Coach si limita esclusivamente a:
Consulenza su stili di vita e abitudini quotidiane
Formazione su tecniche di ottimizzazione delle performance
Coaching di sviluppo personale finalizzato ad aiutare le persone a innalzare la loro consapevolezza
Condivisione di informazioni scientifiche pubblicamente disponibili
Insegnare metodi e protocolli per apprendere informazioni utili per capire la propria salute

COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI SANITARI

Si raccomanda vivamente di:
Consultare sempre il proprio medico prima di intraprendere qualsiasi cambiamento significativo
Informare il medico curante di eventuali programmi di biohacking coaching intrapresi
Non interrompere mai terapie mediche senza consulto medico. Mai.
Considerare il coaching come complementare e mai sostitutivo delle cure mediche

DISCLAIMER SUI RISULTATI ECONOMICI

Le dichiarazioni relative a potenziali guadagni economici:
Sono puramente indicative e non costituiscono garanzie
Si basano su esperienze individuali non rappresentative
I risultati dipendono da numerosi fattori individuali, sociali e contestuali
Non vi è alcuna garanzia di successo economico
I risultati passati non garantiscono risultati futuri

DISCLAIMER SUI RISULTATI DI SALUTE

Le informazioni e i programmi proposti:
Non sostituiscono il consiglio medico professionale, che anzi va integrato
I risultati variano significativamente tra individui
Non vi è alcuna garanzia di miglioramenti specifici
Si raccomanda sempre la supervisione medica per protocolli o azioni che hanno impatto significativo per la salute del cliente”

NORME DI RIFERIMENTO PER LA PROFESSIONE DEL COACH

Norma UNI 11601:2015

La presente norma definisce la terminologia e le caratteristiche del servizio di Coaching e indica i requisiti per la fornitura di servizi di coaching per:

– orientare e guidare i fornitori dei servizi;

– favorire la scelta informata e consapevole da parte degli utilizzatori dei servizi di coaching (individui, gruppi, organizzazioni profit e non-profit).

Il presente documento non definisce le competenze dei professionisti coach.

Legge 4/2013 Coaching

La Legge 4/2013 regolamenta le professioni non organizzate in albi o collegi: in pratica tutte quelle professioni che non hanno un albo professionale: tra queste vi è anche la professione di Coach. Questo significa, innanzitutto, che non esiste un albo nazionale dei coach (né può né deve esistere, secondo la Legge).

DIFFERENZE TRA COACH, PSICOLOGO E COUNSELOR

Differenze con la professione di psicologo

La Legge 4/2013 regolamenta le professioni non organizzate in albi o collegi: in pratica tutte quelle professioni che non hanno un albo professionale: tra queste vi è anche la professione di Coach. Questo significa, innanzitutto, che non esiste un albo nazionale dei coach (né può né deve esistere, secondo la Legge).

Differenza con la professione di counselor

NOTA INTEGRATIVA SUL PRINCIPIO DI VALORE LEGALE DEI TITOLI UNIVERSITARI

Il principio del valore legale dei titoli universitari è sintetizzato nel Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (R.D. 31.8.1933, n.1592, art. 167): Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree e i diplomi determinati dall’ordinamento didattico. Il Regolamento studenti (R.D. 4 giugno 1938, n.1269, articolo 48) prevede che le lauree e i diplomi conferiti dalle Università contengano esplicitamente la dicitura “Repubblica Italiana” (per i titoli conseguiti a partire dal 1946) e “in nome della legge”.

La riforma universitaria in Italia (DM 509/1999), che ha introdotto i nuovi titoli accademici di ‘laurea’ e di ‘laurea specialistica’, ha voluto confermare esplicitamente il principio del valore legale affermando che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale (art. 4.3). I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.

Il valore legale del titolo di studio è fondato su due ‘pilastri’: l’ordinamento didattico nazionale (che fissa le caratteristiche generali dei corsi di studio e dei titoli rilasciati) e l’esame di Stato (che ha la funzione di accertare – nell’interesse pubblico generale – il possesso di determinate conoscenze e competenze).

I titoli di studio hanno valore legale, ma non abilitante per le professioni: “le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L’abilitazione all’esercizio 5 professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che: a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente; b) abbiano superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento” (R.D. 31.8.1933, n. 1592; art. 172).

La distinzione tra qualifiche accademiche e qualifiche professionali è tipica dell’ordinamento italiano, e ha un fondamento nella Costituzione che dedica un intero articolo, il numero 33, alla responsabilità pubblica in materia di istruzione, istituzioni educative, e ruolo degli Esami di Stato:: “È prescritto un esame di Stato (…) per l’abilitazione all’esercizio professionale” (art. 33).

L’ordinamento italiano prevede casi – a carattere di eccezione – di titoli di studio direttamente abilitanti alla professione; il carattere abilitante del titolo va comunque sempre determinato per legge (è il caso dei titoli accademici abilitanti all’esercizio di alcune professioni sanitarie).

Nell’ordinamento giuridico italiano il titolo di studio a cui viene attribuito valore legale è un certificato rilasciato da un’autorità scolastica o accademica nell’esercizio di una funzione pubblica. Esso riproduce gli estremi un atto pubblico compiuto da un pubblico ufficiale o da una commissione d’esame investita della medesima funzione che dispone il conferimento del titolo al candidato; pertanto si tratta di un atto di fede privilegiata ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del Codice civile. Per potersi dare la potestà testé menzionata, l’autorità in parola deve essere un’amministrazione pubblica a ciò incaricata dalla legge, oppure un istituto privato legalmente riconosciuto dal Ministro competente, e il titolo di studio riferirsi ad un corso previsto da un regolamento didattico conforme a schemi nazionali definiti da leggi e regolamenti ministeriali (o anche leggi regionali per i settori formativi di loro competenza). A questi titoli, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale.
Dal punto di vista dell’efficacia giuridica il titolo afferma una certezza legale valevole erga omnes, il possesso di un titolo di studio con valore legale è (per definizione) una condizione necessaria, in base a specifiche norme dell’ordinamento, per:

– Il proseguimento degli studi nel sistema scolastico o accademico nazionale

– L’ammissione ad Esami di Stato finalizzati all’iscrizione ad albi, collegi ed ordini professionali

– La partecipazione a concorsi banditi dalla pubblica amministrazione e l’inquadramento in precisi profili funzionali lavorativi